Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 3-bis. - (Requisiti generali per l'ammissione a concorsi e scrutini). - 1. Non è ammesso ai concorsi e agli scrutini il personale, di ogni qualifica, della Polizia di Stato, che espleta servizio tecnico-scientifico o tecnico e quello sanitario che alla data del relativo bando ha riportato:

          a) nell'anno precedente la sanzione disciplinare della pena pecuniaria;

          b) nei due anni precedenti la sanzione disciplinare della deplorazione;

          c) nei tre anni precedenti la sanzione della sospensione dal servizio.

      2. La sospensione cautelare dal servizio o l'iscrizione nel registro degli indagati di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale comporta la sospensione dagli scrutini e dagli esami sino alla definizione del procedimento disciplinare conseguente all'azione penale.
      3. Si applicano gli articoli 94 e 95 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».